Art. 2.

      1. Sulle indennità di cui all'articolo 1 è dovuto, a decorrere dal decimo anno antecedente alla decorrenza di cui al medesimo articolo 1, il contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale iscritto alla gestione previdenziale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) - gestione ENPAS. Tale contributo è recuperato in quarantotto rate mensili sul trattamento economico di attività, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Per coloro che cessano dal servizio prima dell'integrale recupero del contributo, la somma residua è trattenuta in sede di pagamento dell'indennità di buonuscita.

 

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      2. Le amministrazioni competenti versano alla gestione previdenziale di cui al comma 1 il contributo, nella misura percentuale prevista dalla legislazione previgente, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il conguaglio dei versamenti del contributo dovuto all'INPDAP - gestione ENPAS è effettuato entro trenta giorni dal predetto termine.
      3. La base di computo delle indennità operative di cui all'articolo 1, da includere nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita, è fissata nella misura dell'indennità di impiego operativo di base incrementata, per ogni anno di servizio prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo di venti anni, secondo le percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
      4. Nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio nei dieci anni antecedenti alla data di decorrenza di cui all'articolo 1, il contributo è determinato con riferimento alle indennità di cui al medesimo articolo 1 spettanti nel periodo stesso per il grado, livello, qualifica o posizione giuridica rivestiti all'atto della cessazione dal servizio ed è trattenuto in sede di riliquidazione dell'indennità di buonuscita.
      5. Le somme dovute a titolo di prestazioni ai sensi della presente legge, e quelle dovute per i contributi a norma del presente articolo, non danno luogo a corresponsione di interessi né a rivalutazione monetaria.
      6. Per la determinazione del contributo di riscatto di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, le indennità di cui al comma 1 sono computate nella base contributiva per le domande di riscatto presentate dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.